Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce il valore artistico, sociale, culturale e formativo delle bande musicali, patrimonio ed espressione delle comunità locali, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali.
      2. La presente legge stabilisce i princìpi ai quali le regioni e le province devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche, nonché i criteri cui devono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
      3. La libertà artistica delle bande musicali è riconosciuta e tutelata ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.